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Amministratore di sostegno urgente

DOMANDA: Ho necessità urgente di far nominare un amministratore di sostegno per mio padre, che purtroppo non è più in grado di intendere e di volere a causa di un’emorragia cerebrale. Gli assistenti sociali mi hanno detto che serve il consenso di tutti i figli, ma purtroppo non ho più rapporti da molti anni con mia sorella, e non so neppure dove via. Come posso fare?

COSA DICE LA LEGGE: E possibile far nominare, quantomeno in via d’urgenza e temporaneamente, un amministratore di sostegno anche senza aver preliminarmente notificato il relativo ricorso ai parenti più prossimi.

L’istituto è regolato dall’art. 404 e seguenti del Codice Civile, ed è finalizzato a consentire alla persona che, per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica, non sia in grado di provvedere, anche parzialmente a sé stessa, di essere assistita da un amministratore di sostegno.

Il procedimento è regolato dall’art. 407, Cod. Civ., ed ha inizio con il deposito di un ricorso, presso il Tribunale del luogo dove ha la residenza il beneficiario, nel quale sono indicate le generalità di quest’ultimo, le ragioni della richiesta, e il nominativo e residenza, se conosciuti, di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del soggetto destinatario del provvedimento.

Il Giudice, in ogni caso, dovrà sentire personalmente anche il beneficiario, nonché i parenti sopra indicati.

Tuttavia, il comma IV dell’art. 405, consente, in via di urgenza, al Giudice Tutelare di nominare in via provvisoria un amministratore di sostegno che curi in via temporanea gli interessi del beneficiario anche senza aver preliminarmente sentito quest’ultimo e i suoi parenti.

In buona sostanza, se il ricorrente, in sede di ricorso, proverà, con opportuna documentazione medica, che la nomina di un A.d.S. richiede la massima urgenza, sarà possibile ottenere il provvedimento anche senza la previa audizione degli altri soggetti indicati dalla normativa di settore

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